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La violenza di genere Parte II: i delitti d’onore

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L’articolo 587

“Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.”

Fuor di giuridichese

Cosa ci dice l’articolo?
Quando una donna (moglie, figlia, sorella) intratteneva una relazione carnale illegittima veniva leso l’onore del marito o della sua famiglia. Per questo motivo, nel caso in cui l’uomo (marito, padre, fratello), uccidesse lei o il suo amante, la pena per tale reato era ridotta, attenuata dal fine: difendere l’onore proprio o della famiglia.

Perché la donna era ritenuta colpevole di aver pregiudicato l’onore? Semplicemente perché questo concetto era strettamente connesso alla sfera sessuale e alla necessità di mantenere la verginità fino alla celebrazione delle nozze (e, in seguito, una assoluta monogamia).

Se non era possibile rimediare alla fuga d’amore con un matrimonio riparatore (di cui ti ho parlato nel blog della scorsa settimana), la questione andava risolta in altro modo, ricorrendo alla violenza fino alla sua forma più estrema, l’omicidio.

Il fine “nobile” giustificava l’atto d’ira e la vittima era ritenuta colpevole di aver disonorato la famiglia di appartenenza (o quella della donna, nel caso venisse ucciso l’uomo coinvolto nella relazione carnale).

Una forma di giustizia privata tollerata dall’ordinamento giuridico italiano, un atto  parzialmente legittimato dalla pressione sociale.

Il percorso verso la legge 442/1981

Nel 1968 viene presentato alla Camera un disegno di legge per eliminare il trattamento di favore concesso dal legislatore nei casi di lesioni e omicidi commessi per l’onore. 

La proposta di Oronzo Reale, parlamentare repubblicano divenuto in seguito Ministro di grazia e giustizia del Governo Moro, non trova seguito.

Bisogna aspettare il 1981 perché questo accada.

Un’attesa che ha dell’incredibile se si considerano le importanti conquiste giuridiche che hanno segnato la fine degli anni ‘60 e il decennio successivo.

Nel 1968 viene dichiarata l’incostituzionalità del primo e secondo comma dell’art. 559 Codice Penale che prevede il reato di adulterio (sentenze della Corte Costituzionale 19 dicembre 1968, n. 126 e 3 dicembre 1969, n. 147). Secondo la Corte, tali commi realizzano una forma di discriminazione a danno della donna. In particolare: “La legge, non attribuendo rilevanza all’adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest’ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, é costretta a sopportare l’infedeltà e l’ingiuria, e non ha alcuna tutela in sede penale”.

Ancora: nel 1970 la legge 899 introduce nel nostro ordinamento il divorzio. L’istituto è stato poi oggetto di referendum abrogativo nel 1974. Tuttavia, alla domanda: “Volete che sia abrogata la legge 1º dicembre 1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio?” la maggioranza degli italiani risponde “No”, a conferma di un cambiamento culturale ormai in atto.

Come non citare, infine, la riforma del diritto di famiglia, la legge 151/75, un importantissimo passo verso il riconoscimento della parità di genere all’interno del nucleo famigliare.

Eppure, in un contesto di radicale evoluzione del quadro normativo, l’effettiva abrogazione dei delitti d’onore si ha solo nel 1981 con la legge 442.

“Sono stati” ma i segni sono ancora visibili

Nella prima parte di questo viaggio nella storia della violenza di genere abbiamo compreso che istituti come matrimonio riparatore e delitti d’onore “non furono” ma “sono stati”.

Nulla di antico o appartenente a epoche risalenti nel tempo, si tratta di norme in vigore fino a 43 anni fa, a conferma dell’impronta marcatamente patriarcale del Codice Penale.

Fino al 1981 uccidere una donna o il suo amante costituiva una circostanza attenuante proprio in considerazione della reputazione sociale, dell’onore leso; oggi, al contrario, chiunque uccida moglie, sorella, figlia commette il reato di omicidio (femminicidio nel linguaggio comune) e andrà incontro a una pena aggravata dal vincolo di parentela.

Una conquista, indubbiamente, che deve fare ancora i conti con retaggi culturali ancestrali e persistenti.

Il lungo lasso temporale trascorso tra la proposta dell’onorevole Reale e la sua concretizzazione testimonia le difficoltà insite nei cambiamenti legislativi. Ma é ancor più grande la fatica di sradicare una mentalità basata su misoginia, sopraffazione maschile e sull’idea della donna come un oggetto di cui rivendicare il possesso esclusivo.

Finché non ci libereremo della tendenza a colpevolizzare le vittime di violenza (“indossavi abiti provocanti?”, “perché non ti sei opposta?”), non dovremo stupirci se una giudice abbia escluso la violenza nel caso in cui la donna abbia aspettato 20 secondi prima di sottrarsi a un approccio sessuale non voluto.

Mi riferisco al caso di Barbara D’Astolto e alla recente sentenza della Corte d’appello di Milano di cui sono state depositate le motivazioni il 10 settembre.

Ma di questo ti parlerò la prossima settimana.

Ti abbraccio

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