L’allarme nell’allarme
25 novembre, 3 dicembre, 10 dicembre: rispettivamente le giornate contro la violenza sulle donne, dei diritti delle persone con disabilità e dei diritti umani. Tre tematiche connesse poiché violenza di genere e violazione dei diritti umani diventano drammaticamente attuali quando si ha a che fare con donne con disabilità.
Non a caso la Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, in occasione della giornata internazionale della lotta alla violenza contro le donne, ha affermato: “c’é un allarme nell’allarme, quello delle donne con disabilità, doppiamente penalizzate e che fanno ancora più fatica a raggiungere l’indipendenza e per le quali le violenze fisiche, psicologiche ed economiche emergono ancora meno”.
Eppure, leggendo due importanti report sulla violenza di genere (il primo risale al 2022 ed è stato pubblicato dall’Istat, il secondo é stato realizzato dall’associazione Donne in rete lo scorso anno), di donne con disabilità non si trova traccia: totale mancanza di dati disaggregati sulle vittime di violenza nel caso in cui siano donne con disabilità.
La mancanza di dati nutre la discriminazione
Ammetto di essere un po’ fissata con i numeri ma, in questo caso, l’assenza di dati porta i Centri antiviolenza e le Case rifugio sostanzialmente ad ignorare le vittime di violenza che presentino una qualche forma di disabilità.
É un paradosso ma accade proprio questo: le donne che, in forza della loro disabilità, sono maggiormente esposte al rischio di violenza, sono anche coloro che si vedono negato il diritto di accedere alle reti, ai centri antiviolenza e ai servizi sanitari e di protezione.
Senza troppi giri di parole esistono vittime di violenza di serie A e di serie B e tale differenziazione viene tollerata, se non implicitamente legittimata, dalle nostre istituzioni posto che la quasi totalità delle strutture della rete di protezione riceve sovvenzioni pubbliche.
C’è di più. Stando alla definizione di persona con disabilità contenuta nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, anche chi presenta un disagio psichiatrico é da considerarsi persona con disabilità, si tratta semplicemente di una disabilità di tipo psicosociale.
Eppure, secondo il rapporto Istat di aprile 2024, il disagio psichiatrico é un criterio utilizzato dal 79.4% delle Case rifugio (quelle, per intenderci, che nel 97,1% dei casi ricevono soldi pubblici) per escludere dall’accoglienza coloro che presentano tale disagio.
In quattro parole: un capolavoro di inclusione.
La Convenzione di Istanbul
Ma andiamo oltre: la Convenzione di Istanbul, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, non contiene alcuna differenziazione tra donne con o senza disabilità, tanto meno tra disabilità fisica e psichica.
Si tratta di un testo normativo di fondamentale importanza, la risposta giuridica contro ogni tipo di violenza praticata su una donna. Qualsiasi donna. L’esclusione delle donne con disabilità dal Sistema di accoglienza e protezione configura un’evidente pratica discriminatoria espressamente vietata sia dalle norme della Convenzione ONU, sia dalla Convenzione di Istanbul che, forse, andrebbe interpretata tenendo maggiormente in considerazione la prospettiva delle donne con disabilità.
L’accessibilità deve essere un concetto universale
Dicembre é il mese della cultura accessibile. Per tutto il mese musei e luoghi di cultura organizzano incontri e attività formativa sul tema della disabilità.
Obiettivo: promuovere “l’accessibilità fisica, sensoriale, culturale e cognitiva” al patrimonio artistico e storico del nostro Paese.
Ben venga investire per una cultura più democratica e accessibile (un’iniziativa che, a mio parere, non andrebbe confinata all’interno dei 31 giorni nei quali cade la ricorrenza sui diritti delle persone con disabilità, ma dovrebbe diventare il criterio ispiratore di un diverso modo di fare cultura); tuttavia bisognerebbe porre maggior attenzione ad un’altra questione, quella del diritto di accedere ai centri antiviolenza.
Sono tante le accezioni di accessibilità ma ce ne è una particolarmente trascurata: l’accessibilità come diritto fondamentale nonché come presupposto per l’esercizio di molteplici altri diritti.
“Accessibilità universale” significa consentire a chiunque, a prescindere dalla sua condizione, di accedere equamente a tutti gli ambienti, fisici e non solo, ed è questione ben più ampia e complessa della mera rimozione delle barriere architettoniche.
Non supportare donne vittime di violenza ancor più bisognose di aiuto in considerazione della loro disabilità equivale a lederne un diritto fondamentale. E, per usare le parole di Rebekah Taussing, “eliminare le donne disabili dalla nostra visione di ciò che significa essere una donna, limita tutte noi”.
Ti abbraccio.







