La vicenda
“Il patriarcato come fenomeno giuridico é finito con la riforma del diritto di famiglia del 1975”.
Si é espresso così il Ministro Giuseppe Valditara in occasione della presentazione della fondazione dedicata a Giulia Cecchetin, a un anno dalla sua morte per mano di Filippo Turetta.
Un discorso che ha dato origine a un acceso dibattito per diversi aspetti ma che, come giurista, mi ha fatta inorridire nella parte in cui il Ministro ha pronunciato la frase che hai appena letto.
Poche parole chiare e innocue con le quali si é travisata completamente la realtà.
Vediamo perché.
La riforma del diritto di famiglia
Nel 1975 é entrata in vigore la legge 151, conosciuta come riforma del diritto di famiglia, un importante intervento del nostro legislatore nel senso della democratizzazione dei rapporti tra i coniugi.
Sino ad allora, infatti, il marito era il capo famiglia, la moglie ne seguiva la condizione civile, assumeva il suo cognome ed era obbligata ad accompagnarlo ovunque egli volesse fissare la sua residenza. La donna doveva contribuire al mantenimento del marito solo se costui non aveva mezzi sufficienti, il regime patrimoniale legale tra i coniugi era la separazione dei beni e permaneva in capo alla moglie l’obbligo della dote.
Il nuovo articolo 143 c.c., modificato dalla legge del ‘75, stabilisce che “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”. Inoltre entrambi i coniugi sono tenuti “in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
E ancora: abolizione della dote, introduzione di impresa familiare, comunione come regime patrimoniale legale della famiglia e una serie di disposizioni a tutela dei figli nati fuori dal matrimonio. Sono tante e importanti le novità della riforma.
Non è una questione politica
Senza voler negare l’essenziale passo compiuto con la legge del ‘75 verso la parità di genere, limitare la questione al patriarcato come modello giuridico della famiglia vuol dire negare l’esistenza di una cultura patriarcale alla quale la riforma non ha certamente posto fine.
Ritenere che sia bastata una legge per cambiare una cultura secolare é una superficiale banalizzazione che non rende onore al lavoro compiuto negli anni a seguire da tanti studiosi per smantellare ideologie dure a morire.
Ecco, dunque, le ragioni giuridiche, non politiche, che dovrebbero indurre chiunque a dissentire dall’intervento del Ministro.
Non si tratta di essere schierati, non é una questione “di pancia”; basta conoscere i fatti ed essere pensatori liberi per comprendere l’inesattezza e l’inopportunità di parole pronunciate, lo sottolineo, in occasione della presentazione della fondazione dedicata a una vittima di femminicidio.
Chiediamoci perché
Non è mia abitudine citare troppi riferimenti normativi; in questo caso é doveroso.
Se la riforma del ‘75 ha “certamente” posto fine al patriarcato, perché affannarsi tanto per scrivere le successive leggi? Perché continuare l’opera di smantellamento di un fenomeno già estinto?
Perché abbiamo dovuto attendere …..
Il 1981 per dire addio al matrimonio riparatore e ai delitti d’onore (istituti previsti dagli articoli 544 e 587 del codice penale e abrogati dalla legge 442 del 5 agosto 1981)?
Fino a quell’anno, se alla violenza sessuale seguivano le nozze tra vittima e colpevole, il matrimonio estingueva la pena per tale violenza. Matrimonio riparatore: una assoluzione legalizzata di chi aveva abusato della donna, non di rado una minorenne.
Fino a quell’anno, la libertà sessuale non si configurava come un diritto personale. Pertanto, l’atto sessuale non consenziente non era considerato un’offesa alla vittima ma all’onorabilità della sua famiglia. Per tale ragione, la violenza carnale non rientrava nei reati contro la persona ma in quelli contrari alla moralità pubblica.
Fino a quell’anno, se una donna intratteneva una relazione carnale illegittima era ritenuta colpevole di aver disonorato la famiglia di appartenenza. Nel caso in cui l’uomo (marito, padre, fratello), uccidesse lei o il suo amante, la pena per tale reato era ridotta, attenuata dal fine “nobile”: difendere l’onore proprio o della famiglia. Delitto d’onore appunto.
Perché abbiamo dovuto attendere …..
Il 1996 affinché la violenza sessuale venisse tipizzata dal legislatore come delitto contro la persona?
La legge 66 del 15 febbraio 1996 ha collocato lo stupro nei reati “contro la persona”, non più “contro la morale”.
Fino a quell’anno, una donna vittima di violenza non era un individuo da proteggere in quanto tale ma solo alla luce dello status personale che la contraddistingueva all’interno del nucleo famigliare.
Perché abbiamo dovuto attendere …..
Il 2001 per una legge contro la violenza domestica (154/2001)?
Il 2009 per una regolamentazione dello stalking (decreto legge 11/2009)?
Il 2013 per la ratifica della Convenzione di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (legge 77 del 2013), e per il decreto legge 93 del 2013 contro il femminicidio?
Il 2019 per assistere all’introduzione della procedura d’urgenza per i reati di violenza di genere e domestica grazie al Codice rosso (legge 69 del 2019) che ha inasprito le sanzioni per i casi di violenza sulle donne, introducendo nuove fattispecie penali?
Il 2020 per riconoscere il reddito di libertà alle donne vittime di violenza di genere (decreto legge 34/2020)?
Il 2021 per ratificare la Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro (legge 4/2021)?
Il 2022 per prevedere un sistema di raccolta di dati statistici e informazioni sulla violenza di genere (legge 53/2022), al fine di favorire l’adozione di un approccio quantitativo in tema di femminicidi?
Per ora mi fermo qui, con le parole di Lev Tolstoj che mi tornano alla mente nella loro triste veridicità.
“Un abisso di errori è quello in cui viviamo nei riguardi delle donne e dei rapporti con loro”.
Mercoledì la seconda parte del blog.
Ti abbraccio.







